CITTÀ DI TORINO
Prot.
n. 568 H[DC2] |
LOCALITÀ: c.so Cosenza, 30 |
Del 10/09/2008 |
CIRCOSCRIZIONE N. 2 |
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RP/rettifica/disabile/ad personam/Cosenza |
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OGGETTO: Revoca parcheggio
riservato ("ad personam") ad uso disabile. |
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Vista l'ordinanza n. 1490 del
06/04/2004 che ha istituito in c.so Cosenza, 30, il divieto di sosta
permanente con sosta "in fila" riservata esclusivamente al veicolo munito di
speciale contrassegno rilasciato dal Comune di Mathi n. 2, per un posto auto, sul lato NORD della carreggiata
NORD del c.so nei pressi del n.c. 30;
Considerato
che il titolare del suddetto contrassegno a seguito del trasferimento della
propria residenza dal comune di Mathi al comune di Torino, ha richiesto e
ottenuto dalla Città un nuovo contrassegno invalidi, il n. 12666;
occorre aggiornare la palina segnaletica con il nuovo numero di contrassegno
indicando quindi il n. 12666 anziché il n. 2;
A) in c.so Cosenza, 30
§ la revoca dell'ordinanza n. 1490 del 06/04/2004, meglio specificata in premessa;
B) in c.so Cosenza, 30
§ l'istituzione del divieto di sosta permanete con sosta "in fila" riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 12666, per un posto auto, sul lato NORD della carreggiata NORD del c.so nei pressi del n.c. 30;
AVVERTE
che
la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che
nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti
norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non
autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli stessi;
che
avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere
entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte;
che
in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285
del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto
ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con
D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente del Settore Esercizio