ORDINANZA N. 4113 [DC1] 

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 568 H[DC2] 

LOCALITÀ: c.so Cosenza, 30

Del 10/09/2008

CIRCOSCRIZIONE N. 2

 

RP/rettifica/disabile/ad personam/Cosenza

 

OGGETTO: Revoca parcheggio riservato ("ad personam") ad uso disabile.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

Vista l'ordinanza n. 1490 del 06/04/2004 che ha istituito in c.so Cosenza, 30, il divieto di sosta permanente con sosta "in fila" riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno rilasciato dal Comune di Mathi n. 2, per un posto auto, sul lato NORD della carreggiata NORD del c.so nei pressi del n.c. 30;

Considerato che il titolare del suddetto contrassegno a seguito del trasferimento della propria residenza dal comune di Mathi al comune di Torino, ha richiesto e ottenuto dalla Città un nuovo contrassegno invalidi, il n. 12666; occorre aggiornare la palina segnaletica con il nuovo numero di contrassegno indicando quindi il n. 12666 anziché il n. 2;

ORDINA

A) in c.so Cosenza, 30

§         la revoca dell'ordinanza n. 1490 del 06/04/2004, meglio specificata in premessa;

 

B) in c.so Cosenza, 30

§         l'istituzione del divieto di sosta permanete con sosta "in fila" riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 12666, per un posto auto, sul lato NORD della carreggiata NORD del c.so nei pressi del n.c. 30;

 

 

AVVERTE

 

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

 

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli stessi;

 

che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

 

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio

 


 [DC1]numero assegnato dall'Albo Pretorio

 [DC2]numero progressivo Ordinanze Temporanee