|
ORDINANZA N. 4055 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 521 |
LOCALITÀ Via ARCIVESCOVADO |
|
CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del 05.09.2008 |
SB/VARIE08/arcivescovado |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 12, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante
le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 1864 del 24.10.1996 che in via Arcivescovado istituiva un'area
di m 5 riservata per le operazioni di carico e scarico cose sul lato sud della
via, ad est e ad ovest dell'accesso carraio di via Arsenale;
Vista
l'ordinanza n. 269 del 12.2.1997 che rettificava la suddetta ordinanza n. 1864
sostituendo le parole "dell'accesso carraio di via Arsenale ", con le parole
"dell'accesso carraio di via Amendola;
Vista
l'ordinanza n. 1904 del 9.7.1999 che in via Arcivescovado, tra l'altro,
istituiva un'area di sosta di m 7 circa riservata al Consolato di Svezia sul
lato sud della via in corrispondenza del n.c. 1;
Vista
l'ordinanza n. 3293 del 10.12.1999 che disponeva la traslazione dell'area di
sosta riservata al Consolato di Svezia di cui alla suddetta ordinanza n. 1904,
sino a m 6 circa ad ovest del filo fabbricato ovest di via Roma;
Vista l'ordinanza n. 3478 dell'8.11.2002 che,
tra l'altro, in via Arcivescovado lato sud nel tratto compreso tra via XX
Settembre e via Roma, istituiva la sosta regolata con disco orario per un tempo
massimo di 2 ore, dalle ore 8.00 alle ore 19.30 dei giorni feriali, dove è
fatto obbligo ai conducenti, compresi i residenti, di indicare con idoneo mezzo
ben visibile (da apporsi possibilmente sul lato interno del parabrezza) l'ora
d'arrivo;
Vista
l'ordinanza n. 1493 del 18.4.2003 che, tra l'altro, in via Arcivescovado nel
tratto compreso tra via XX Settembre e via Roma, disponeva la revoca
dell'obbligo dell'esposizione del disco orario per i residenti;
Vista
l'ordinanza n. 900 del 9.3.2004 che, tra l'altro, in via Arcivescovado, lato
sud nel tratto: via Don Minzoni - via dell'Arsenale, disponeva la posa di
dissuasori di sosta del tipo "piramidi";
Vista
l'ordinanza n. 1064 del 30.3.2005 che in via Arcivescovado istituiva il divieto
di sosta permanente con sosta riservata ai veicoli dei Carabinieri del Nucleo
Ispettorato del Lavoro sul lato sud della via per un tratto di m 10 circa a
partire da m 11 circa ad est del filo marciapiede est di via Arsenale e
procedendo verso est, con disposizione "in fila", e la revoca contestuale della
sosta a pagamento;
Vista l'ordinanza
n. 4960 del 19.11.2007 che in via Arcivescovado, tra l'altro, istituiva il
divieto di fermata per ragione di sicurezza e di ordine pubblico, sul lato sud
della via, per un tratto di m 10 a partire da m 11 circa ad set del filo
marciapiede est di via Arsenale e procedendo verso est, ad eccezione dei
veicoli dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, in servizio
autorizzato muniti di evidenti contrassegni di riconoscimento, a cui è
riservata la sosta dalle ore 0 alle ore 24, con disposizione "in fila";
Considerato che la civica Amministrazione intende incentivare la circolazione su due ruote, creando anche appositi spazi per la sosta;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Arcivescovado
1)
l'istituzione
di una corsia unidirezionale da ovest verso est riservata alle biciclette, sul
lato sud della via nel tratto compreso tra piazza Solferino e via Roma;
2)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli del Consolato
di Svezia muniti di apposito contrassegno di riconoscimento, e la rimozione
coatta dei veicoli in sosta non autorizzata, sul lato nord della via, per un
tratto di m 7 a partire da m 6 circa ad ovest dell'intersezione con via Roma e
procedendo verso ovest, con disposizione "in fila", e la revoca contestuale
della sosta a pagamento;
3)
l'istituzione
della sosta regolata con disco orario, per un tempo massimo di 2 ore, dalle ore
8.00 alle ore 19.30 dei giorni feriali, dove è fatto obbligo ai conducenti,
esclusi i residenti, di indicare con idoneo mezzo ben visibile (da apporsi
possibilmente sul lato interno del parabrezza) l'ora d'arrivo, sul lato nord
della via nel tratto compreso tra via XX Settembre e Roma;
4)
l'istituzione
del divieto di fermata per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico sul lato
nord della via, per un tratto di m 10 a partire da m 10 circa ad est del filo
marciapiede est di via Arsenale e procedendo verso est, ad eccezione dei
veicoli dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, in servizio
autorizzato muniti di evidenti contrassegni di riconoscimento, a cui è
riservata la sosta dalle ore 0 alle ore 24, con disposizione "in fila";
5)
la
revoca delle ordinanze n. 1864 del 24.10.1996, e n. 269 del 12.2.1997, meglio
specificate in premessa;
6)
la
revoca delle ordinanze n, 1904 del 9.7.1999, e n. 3293 del 10.12.1999, meglio
specificate in premessa;
7)
la
revoca dell'ordinanza n. 3478 dell'8.11.2002, limitatamente al lato sud di via
Arcivescovado;
8)
la
revoca dell'ordinanza n. 1493 del 18.4.2003, limitatamente al lato sud di via
Arcivescovado;
9)
la
revoca dell'ordinanza n. 900 del 9.3.2004, limitatamente al punto A);
10)
la
revoca delle ordinanze n.1064 del 30.3.2005, e n. 4960 del 19.11.2007, meglio
specificate in premessa;
11)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.