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ORDINANZA N. 4053 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 519 |
LOCALITÀ Via CAVOUR |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
Del 05.09.2008 |
SB/VARIE08/cavour |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 1547 prot. n. 1448 del 13.10.1994 che in via Cavour, tra
l'altro, al punto 1) lettera b) istituiva un'area di sosta riservata per il
carico e scarico merci sul lato nord della via per un tratto di m 15 a partire
da via Carlo Alberto e fino al n.c. 17 di via Cavour;
Vista
l'ordinanza n. 1765 del 15.11.1994 che rettificava la suddetta ordinanza n.
1547 del 13.10.1994;
Vista l'ordinanza n. 1404 del 15.5.2000 che in via Cavour, tra l'altro, istituiva un tratto di m 8 riservato per le operazioni di carico e scarico merci sul lato nord della via in corrispondenza del n.c. 23 con disposizione "in fila";
Vista
l'ordinanza n. 3478 dell'8.11.2002 che, tra l'altro, in via Cavour, lato sud
nel tratto compreso tra via Roma e via Pomba, istituiva la sosta regolata con
disco orario per un tempo massimo di 2 ore, dalle ore 8.00 alle ore 19.30 dei
giorni feriali, dove è fatto obbligo ai conducenti, compresi i residenti, di
indicare con idoneo mezzo ben visibile (da apporsi possibilmente sul lato
interno del parabrezza) l'ora d'arrivo;
Vista
l'ordinanza n. 1493 del 18.4.2003 che, tra l'altro, in via Cavour sul lato sud
nel tratto compreso tra via Roma e via Pomba revocava l'obbligo di esposizione
del disco orario per i residenti;
Vista l'ordinanza n. 996 del 2.3.2007 che in via Cavour istituiva per un tratto di m 5 un'are riservata per il carico e scarico merci sul lato nord della via a partire da m 1.5 circa ad ovest del
filo carraio ovest contraddistinto con il n.c. 17 e procedendo verso ovest, con disposizione "in fila";
Ritenuta la
necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale,
di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Cavour
1)
l'istituzione
di una corsia unidirezionale da ovest verso est riservata alle biciclette, sul
lato sud della via nel tratto compreso tra via Roma e via Lagrange;
2)
l'istituzione
di una corsia unidirezionale da ovest verso est riservata alle biciclette, sul
lato nord della via nel tratto compreso tra via Lagrange e via Accademia
Albertina;
3)
l'istituzione
della sosta regolata con disco orario, per un tempo massimo di 2 ore, dalle ore
8.00 alle ore 19.30 dei giorni feriali, dove è fatto obbligo ai conducenti,
esclusi i residenti, di indicare con idoneo mezzo ben visibile (da apporsi
possibilmente sul lato interno del parabrezza) l'ora d'arrivo, sul lato nord
della via nel tratto compreso tra via Roma e via Lagrange;
4)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la
fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e
scarico cose, sul lato sud della via, per un tratto di m 10 circa a partire da
m 8 circa ad ovest del filo marciapiede ovest di via San Francesco da Paola e
procedendo verso ovest, con disposizione "in fila";
5)
la
revoca dell'ordinanza n. 1547 prot. n. 1448 del 13.10.1994 limitatamente alla
lettera b) del punto 1), meglio specificato in premessa;
6)
la
revoca dell'ordinanza n. 1765 del 15.11.1994 che rettificava la lettera b) del
punto 1) della suddetta ordinanza n. 1547 del 13.10.1994;
7)
la
revoca dell'ordinanza n. 1404 del 15.5.2000, meglio specificata in premessa;
8)
la
revoca dell'ordinanza n. 3478 dell'8.11.2002, limitatamente al lato sud di via
Cavour nel tratto compreso tra via Roma e via Lagrange;
9)
la
revoca dell'ordinanza n. 1493 del 18.4.2003, limitatamente al lato sud di via
Cavour nel tratto compreso tra via Roma e via Lagrange;
10)
la revoca dell'ordinanza n. 996 del 2.3.2007,
meglio specificata in premessa;
11)
la pubblicità dei suscritti provvedimenti
mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della
segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente
ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.