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ORDINANZA N. 3942 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 512 |
LOCALITÀ via dei Pioppi |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 06 |
del 26.08.2008 |
GI/VARIE08/pioppi |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42 e 142 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visti gli elaborati progettuali del Settore
Mobilità;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via dei Pioppi
1)
l'istituzione del limite massimo della velocità
di 30 km/h:
a)
nella
carreggiata estrema NORD,
b) nella carreggiata di collegamento tra la carreggiata estrema NORD e la carreggiata NORD;
c) nella carreggiata NORD, nel tratto compreso tra la carreggiata di cui alla lettera b) e la carreggiata di collegamento tra la carreggiata NORD e la carreggiata SUD;
2) la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, sulle carreggiate rispettivamente:
n. 3 sulla carreggiata estrema NORD, di cui una serie a m 120 circa ad EST del
viale Falchera, a m 20.00 circa ad OVEST della carreggiata di collegamento di
cui alla lettera b) e a m 55.00 circa a
SUD di via delle Querce;
n. 1 sulla carreggiata di collegamento di cui alla lettera b) a m 23.00 a SUD della carreggiata estrema NORD;
n. 1 sulla carreggiata NORD in corrispondenza del n.c. 44;
la pubblicità dei su scritti provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei rallentatori, in
relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.