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ORDINANZA N. 3939 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 509 |
LOCALITÀ via Livorno |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 04 |
del 26.08.2008 |
GI/VARIE08/ livorno |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 1588
prot. n. 188 dell'11.04.2008, con la quale in via Livorno veniva istituito un parcheggio nell'area
compresa tra le vie Treviso, Pistoia e Ascoli;
Vista la segnalazione della Circoscrizione IV - San Donato - Campidoglio - Parella nonchè del Corpo di Polizia Municipale - Sezione S. Donato - Parella;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Livorno
nell'area compresa tra le vie Treviso,
Pistoia e Ascoli
già disciplinata con ordinanza n. 1588 prot. 188 dell'11.04.2008;
l'istituzione della sosta regolata con disco orario, per un tempo massimo di 90 minuti, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, dove è fatto obbligo ai conducenti di indicare con idoneo mezzo ben visibile (da apporsi sul lato interno del parabrezza), l'ora d'arrivo, fatta eccezione per i residenti muniti del PERMESSO DISCO - rilasciato dal GTT S.p.a.;
la pubblicità del suscritto provvedimento
mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della
segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente
ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.