|
ORDINANZA N. 3864 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 504 |
LOCALITÀ via Pomba |
|
CIRCOSCRIZIONE
N. 01 |
del
19.08.2008 |
GI/VARIE08/pomba |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 1205 prot. 1132 del 16.08.1994, con la quale in via Pomba nel
tratto compreso tra il n.c. 1 e via Mazzini, esclusa, venivano istituiti alcuni
provvedimenti viabili e, successivamente con ordinanza n. 824 prot. 745 del
20.05.1996 venivano collocati sul filo marciapiede OVEST dissuasori di sosta
nel medesimo tratto;
Vista la richiesta del Settore Mobilità e gli
elaborati progettuali relativi;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Pomba
1) l'istituzione della sosta a pagamento con
disposizione "in fila" su ambo i lati della via, e precisamente:
v sul lato OVEST a partire da m 5.00 circa a SUD dell'intersezione con via Mazzini e, procedendo verso SUD per un tratto di m 55.00 circa;
v sul lato EST a partire da m 15.00 circa a SUD dell'intersezione con via Mazzini e, procedendo verso SUD per un tratto di m 45.00 circa;
con le modalità stabilite
dall'ordinanza n. 432
prot. 399 del 23 marzo 1995;
2) l'istituzione del divieto di sosta dalle
ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita
esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato
EST della via, a partire da m 1.5 a NORD del filo passo carrabile
contrassegnato dal n.c. 4 per un tratto di m 10.00 circa con disposizione
"in fila";
3)
la revoca delle ordinanze di seguito elencate:
v n. 1205 prot. 1132 del
16.08.1994 lettera A);
v n. 824 prot. 745 del 20.05.1996;
4)
la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione dei veicoli in sosta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to IL RESPONSABILE NUCLEO AMM.VO in P.O.