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ORDINANZA N. 3807 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 500 |
LOCALITÀ piazzale Romolo e Remo |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 06 |
del 08.08.2008 |
GI/VARIE08/romolo |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Considerato che la pista ciclabile che circonda la
piazza è talvolta percorsa impropriamente da veicoli non autorizzati arrecando
pericolo ai fruitori della stessa;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
nel piazzale
Romolo e Remo
la posa in opera di n. 4 paletti del
tipo "Città di Torino" aventi lo scopo di impedimento al transito, da collocare a due a due, con un
interasse di m 1.50 circa in corrispondenza delle uscite del percorso pedonale
e ciclabile bidirezionale, rispettivamente:
Ø n. 2 immediatamente a SUD di
lungo Stura Lazio;
Ø n. 2 nella prima uscita a
SUD di lungo Stura Lazio;
la pubblicazione del suscritto provvedimento
all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione
al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre
nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse
alla apposizione dei paletti dissuasori, in relazione alla loro natura, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.