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ORDINANZA N. 3803 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 496 |
LOCALITÀ p.zza CLN |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del 08.08.2008 |
AS/cln08integr |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo
approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 3302,
prot. 428 del 08.07.2008, istitutiva di alcune aree per le operazioni di carico
e scarico e di spazi riservati alla sosta dei cicli, ciclomotori e motocicli;
Rilevato che occorre
integrare la predetta ordinanza con l'istituzione di ulteriori aree di carico e
scarico e rilevato inoltre che, per mero errore materiale, al punto 3) della
predetta ordinanza il tratto indicato è di m 15 anziché di m 30;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
a parziale modifica ed
integrazione dell'ordinanza n. 3302, prot. 428 del 08.07.2008
1)
l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la fermata
consentita eclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose,
sull'area centrale della carreggiata laterale OVEST della piazza, per n. 3
posti auto con disposizione "a spina" e la contestuale revoca della sosta a
pagamento;
2)
la rettifica del punto 3 della citata ordinanza n. 3302, prot. 428 del 08.07.2008,
sostituendo le parole "per un tratto di m 30" con le parole "per un tratto
di m 15";
3)
la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione coatta dei veicoli;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.