ORDINANZA N. 3803

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 496

LOCALITÀ p.zza CLN

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 08.08.2008

AS/cln08integr

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 3302, prot. 428 del 08.07.2008, istitutiva di alcune aree per le operazioni di carico e scarico e di spazi riservati alla sosta dei cicli, ciclomotori e motocicli;

Rilevato che occorre integrare la predetta ordinanza con l'istituzione di ulteriori aree di carico e scarico e rilevato inoltre che, per mero errore materiale, al punto 3) della predetta ordinanza il tratto indicato è di m 15 anziché di m 30;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

 

a parziale modifica ed integrazione dell'ordinanza n. 3302, prot. 428 del 08.07.2008

 

in p.zza CLN

 

1)      l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la fermata consentita eclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sull'area centrale della carreggiata laterale OVEST della piazza, per n. 3 posti auto con disposizione "a spina" e la contestuale revoca della sosta a pagamento;

 

2)      la rettifica del punto 3 della citata ordinanza n. 3302, prot. 428 del 08.07.2008, sostituendo le parole "per un tratto di m 30" con le parole "per un tratto di m 15";

 

3)      la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio