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ORDINANZA N 3770 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 691 trc |
LOCALITÀ via Santa Giulia, |
06/08/2008 |
CIRCOSCRIZIONE N. 7 |
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FB45/B/parcheggi/giulia7 |
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la segnalazione del Dirigente Settore Parcheggi e Suolo, relativa ai lavori di realizzazione parcheggio pertinenziale ;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
a far tempo dalla data del presente
provvedimento e sino al 13.09.08
in
via Santa Giulia
1)
l'istituzione del divieto di sosta su ambo i lati, con la
rimozione coatta dei veicoli, nel tratto: corso S. Maurizio - via Denina;
2)
l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare da
Est verso Ovest a partire da m 15 circa ad Ovest di via Denina;
3)
l'istituzione del doppio senso di circolazione veicolare per
un tratto di m 15 circa ad Ovest di via Denina;
4)
l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare precedenza
(STOP) per i veicoli che percorrono la via Ovest verso Est all'intersezione
con via Denina;
5)
l'istituzione dell'obbligo di svolta a sinistra per i
veicoli che percorrono la via da Ovest verso Est all'intersezione con
via Denina;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni osservando le seguenti modalità:
a) l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
b) che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;
· la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia ;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PARCHEGGI E SUOLO
(Ing.
Roberto BERTASIO)