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ORDINANZA N. 3742 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 495 |
LOCALITÀ via Principe Amedeo |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del 04.08.2008 |
GI/VARIE08/principe
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Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2008, n. mecc. 2008 03236/006 dichiarata immediatamente eseguibile, recante l'oggetto:"Piano esecutivo del traffico dell'area centrale - Programma interventi attuativi - Approvazione":
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Principe Amedeo
1)
l'istituzione di una pista ciclabile unidirezionale, con direzione da EST verso OVEST:
·
sul lato NORD della via, nel tratto compreso tra piazza Carlo Alberto e via
Accademia Albertina;
·
sul lato SUD della via, nel tratto compreso tra via Accademia Albertina e
piazza Vittorio Veneto e la revoca contestuale della sosta a pagamento;
2)
la revoca delle ordinanze di seguito elencate:
n. 434 prot. n. 85 T del
9.03.98 con
la quale venivano istituiti sul lato NORD della via, n. 2 posti auto riservati ai veicoli al
servizio di persone disabili, a partire da m 15 ad EST del f.f. (filo
fabbricato) EST di piazza Carlo
Alberto;
n. 2641 prot. n. 452 del 29.08.2000 con la quale veniva
istituito sul lato SUD della via, n. 1 posto auto riservato ai veicoli al
servizio di persone disabili immediatamente ad OVEST del n.c. 48 ;
n. 1357 prot. n. 213 del
20.04.2005 con
la quale veniva disposta la posa di rastrelliere per biciclette, ciclomotori e
motocicli ad OVEST del n.c. 44 per un tratto di m 3.50;
n. 3148 prot. n. 401 del
17.07.2006 con
la quale veniva istituita un'area per il carico e scarico merci sul lato SUD
della via, a a partire da m 2 dal filo carraio ovest del n.c. 32 e procedendo
verso ovest ;
la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con
avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica e della pista ciclabile, in
relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.