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ORDINANZA N. 3741 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 494 |
LOCALITÀ strada del Castello di Mirafiori |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 10 |
del 04.08.2008 |
GI/VARIE08/Castello
di Mirafiori |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in strada
Castello di Mirafiori
1)
l'istituzione di un percorso riservato promiscuamente ai pedoni e ai velocipedi nei
seguenti tratti:
Ø sul marciapiede SUD, a partire da m 21.00 circa
ad EST del f.m. (filo marciapiede) EST
di strada delle Cacce e, procedendo verso EST, per un tratto di m 25.00 circa;
Ø sul percorso ubicato ad OVEST
dell'area attrezzata posta di fronte all'ingresso del Mausoleo Bela Rosin,
a partire dall'inizio del percorso individuato a m 21.00 circa ad EST del f.m.
(filo marciapiede) EST di strada delle Cacce e, procedendo verso SUD per un
tratto di m 53.00 circa;
2) l'istituzione di una pista ciclabile nel percorso ubicato ad
OVEST dell'area attrezzata posta di fronte all'ingresso del Mausoleo Bela
Rosin, a partire da m 53.00 a SUD del marciapiede SUD della via, e procedendo
in direzione SUD/EST, sino al ponte sul fiume Sangone situato in corrispondenza
del confine con il Comune di Nichelino;
3) la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il
collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica
eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì
pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, della pista ciclabile e del
percorso promiscuo, in relazione alla loro natura, al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del
regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.