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ORDINANZA N. 3739 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 492 |
LOCALITÀ corso Grosseto |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 05 |
del 04.08.2008 |
GI/VARIE08/grosseto |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42 e 142 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione del Corpo di Polizia
Municipale Circoscrizione 5;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso
Grosseto
1) l'istituzione del limite massimo della
velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra l'interno 71 e l'interno 53 del
corso stesso;
2) la posa in opera di sistemi di
rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione
in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2
dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della
strada, sulla carreggiata laterale SUD e precisamente:
Ø una serie a m 20.00 circa ad
OVEST del f.m. OVEST dell'interno 71;
Ø una serie a m 60.00
circa ad OVEST del f.m. OVEST
dell'interno 53;
3) la posa in opera di n. 1 dosso artificiale avente le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6 dell'art, 179 lettera b) del regolamento di esecuzione di attuazione del nuovo codice della strada, a m 20.00 circa ad OVEST del f.m. (filo marciapiede) OVEST dell'interno 53;
4) la pubblicità dei su scritti
provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la
rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la
presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, del dosso e dei
rallentatori, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato
con D.P.R. n. 495/1992.