ORDINANZA N. 3657 [DC1] 

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 510 H[DC2] 

LOCALITÀ DI REVOCA: via Cavour, 7

del 29/07/2008

LOCALITÀ DI ISTITUZIONE: via Cavour, 8

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

 

RP/traslazione/disabile/ad personam/Cavour

 

OGGETTO: Richiesta di spostamento parcheggio riservato ("ad personam") ad uso disabile.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

 

Vista l'ordinanza n. 3770 del 31.08.2004 che ha istituito in via Cavour, il divieto di sosta "in fila", riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 7402, per un posto auto, sul lato NORD della via, nei pressi del n.c. 7;

 

Considerato che l'Amministrazione comunale ha approvato il programma operativo per l'attuazione degli interventi previsti per il Piano Urbano del traffico dell'area centrale e che in funzione di suddetto Piano Urbano, in via Cavour sul lato NORD, verrà realizzata una pista ciclabile, a tale proposito si rende necessario operare la traslazione di suddetta riserva di sosta sul lato opposto rispetto alla posizione attuale;

 

ORDINA

A) in via Cavour, 7

§         la revoca dell'ordinanza n. 3770 del 31.08.2004, meglio specificata in premessa;

 

 

B) in via Cavour, 8

 

§         l'istituzione del divieto di sosta, con sosta "in fila" riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 7402, per un posto auto, sul lato SUD della via , ad EST del n.c. 8/;

§         la pubblicità del presente provvedimento, mediante la prescritta segnaletica stradale verticale e orizzontale, così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio

 


 [DC1]numero assegnato dall'Albo Pretorio

 [DC2]numero progressivo Ordinanze Temporanee