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ORDINANZA N. 3614 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 474 |
LOCALITÀ Corso RE UMBERTO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del 25.07.2008 |
SB/VARIE08/umberto |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 337 prot. n. 311 del 21.2.1997 che, alla lettera C), in corso Re
Umberto nel tratto compreso tra corso Stati Uniti e via Legnano, tra l'altro,
al punto 2) era stato istituito il divieto di sosta nei giorni feriali sul lato
est della carreggiata, con sosta consentita esclusivamente agli "Scuolabus"
adibiti al trasporto degli scolari, da via Legnano al n.c. 41/E;
Considerato
che, da verifica effettuata dal civico Ufficio Tecnico, sono venuti a mancare i
presupposti che giustifichino la riserva di sosta agli "Scuolabus";
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
1)
la
parziale revoca dell'ordinanza n. 337 prot. n. 311 del 21.2.1997, limitatamente
al punto 2) della lettera C), meglio specificato in premessa;
2)
l'istituzione
della sosta a pagamento nel tratto di cui al punto 2) della lettera C) della
suddetta ordinanza n.337, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 47 prot.
n. 45 del 7.1.1997;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.