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ORDINANZA N. 3613

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 473

LOCALITÀ Piazza della REPUBBLICA

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 25.07.2008

SB/VARIE08/repubblica

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1701 prot. n. 207 del 21.4.2006 con la quale è stata riorganizzata l'area mercatale dal punto di vista della circolazione veicolare con la individuazione di spazi di sosta pertinenziali;

Considerato che ai punti C) e D) della sopracitata ordinanza n. 1701, bisogna apportare una ulteriore integrazione alla attuale disciplina viabile in corrispondenza del IV padiglione Alimentare (punto C), nonché del III padiglione Abbigliamento (punto D);

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in piazza della Repubblica

­       ad integrazione dell'ordinanza n. 1701

1)      al punto C) nel settore nord/est:

- l'istituzione del divieto di fermata sulla banchina rialzata in corrispondenza del IV padiglione Alimentare (Mercato dell'Orologio), a partire dal lato ovest della carreggiata perimetrale nord/est della piazza, e procedendo verso est per m 70 circa fino all'attraversamento pedonale di corso Regina Margherita;

2)      al punto D) nel settore nord/ovest:

- l'istituzione del divieto di fermata sulla banchina rialzata in corrispondenza del III padiglione Abbigliamento (Palafuksas), a partire dal lato est della carreggiata perimetrale nord/ovest della piazza e procedendo verso ovest per m 67 circa e fino in prossimità dell'attraversamento pedonale di corso Regina Margherita;

­       la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia, e che l'inosservanza dei divieti di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio