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ORDINANZA N. 3613 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 473 |
LOCALITÀ Piazza della REPUBBLICA |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 7 |
del 25.07.2008 |
SB/VARIE08/repubblica |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 1701 prot. n. 207 del 21.4.2006 con la quale è stata
riorganizzata l'area mercatale dal punto di vista della circolazione
veicolare con la individuazione di
spazi di sosta pertinenziali;
Considerato che ai punti C)
e D) della sopracitata ordinanza n. 1701, bisogna apportare una ulteriore
integrazione alla attuale disciplina viabile in corrispondenza del IV
padiglione Alimentare (punto C), nonché del III padiglione Abbigliamento (punto
D);
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in piazza della Repubblica
ad
integrazione dell'ordinanza n. 1701
1)
al
punto C) nel settore nord/est:
- l'istituzione del divieto di
fermata sulla banchina rialzata in corrispondenza del IV padiglione Alimentare
(Mercato dell'Orologio), a partire dal lato ovest della carreggiata perimetrale
nord/est della piazza, e procedendo verso est per m 70 circa fino
all'attraversamento pedonale di corso Regina Margherita;
2)
al
punto D) nel settore nord/ovest:
- l'istituzione del divieto di
fermata sulla banchina rialzata in corrispondenza del III padiglione
Abbigliamento (Palafuksas), a partire dal lato est della carreggiata
perimetrale nord/ovest della piazza e procedendo verso ovest per m 67 circa e
fino in prossimità dell'attraversamento pedonale di corso Regina Margherita;
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia, e
che l'inosservanza dei divieti di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.