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ORDINANZA N. 3607 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 647 trc |
LOCALITÀ via Nizza |
data 24/07/2008 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
prot. n. |
RS68 /B/mobilità/nizza |
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Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta del Dirigente del Settore Mobilità, relativa ai lavori della modifica delle aree riservate alla sosta in prossimità della Stazione Porta Nuova;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
a
far tempo dalla data del
presente provvedimento e sino a cessate esigenze
nel piazzale della Stazione
FF.SS. di Torino Porta Nuova, lato via Nizza
·
sul lato Est
della carreggiata all'interno del porticato, divieto di sosta con la fermata
consentita esclusivamente per le operazioni di salita e discesa dei passeggeri
da effettuarsi immediatamente a Nord della corsia di uscita verso la via Nizza;
·
sul lato Est
della corsia esistente immediatamente ad Ovest della banchina alberata
rialzata, sosta a pagamento con disposizione "a spina";
·
sul lato Ovest
della corsia esistente immediatamente ad Ovest della banchina alberata rialzata
Nizza, sosta a pagamento con disposizione in "linea";
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni osservando le seguenti modalità:
a) l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
b) che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;
· la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia ;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PARCHEGGI E SUOLO
(Ing.
Roberto BERTASIO)