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ORDINANZA N. 3550 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
460 |
LOCALITÀ Via VAL LAGARINA |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 3 |
del
21.07.2008 |
SB/VARIE08/lagarina |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la
relazione del Corpo di Polizia Municipale Sezione Circoscrizionale 3;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Val Lagarina
1)
la
posa in opera di due dossi artificiali aventi le caratteristiche costruttive
indicate nel comma 6, lettera b), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo codice della strada, e precisamente:
a)
a
m 35.00 circa ad OVEST dell'intersezione con via Don Michele Rua;
b)
a
m 28.00 circa ad OVEST dell'intersezione con via Germonio;
2)
l'istituzione
del limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra via Don
Michele Rua e via Don Murialdo;
3)
la
posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico,
realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche
rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di
esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, e precisamente:
a)
sulla
semicarreggiata nord, a m 12 circa ad ovest dell'intersezione con via Don
Michele Rua;
b)
sulla
semicarreggiata sud, a m 11 ad est del filo marciapiede ovest di via Don
Murialdo;
4)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione dei sistemi di rallentamento della velocità, in relazione alla loro
natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di
cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.