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ORDINANZA N. 3519 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 1761 T |
LOCALITÀ p.zza Martini (giardini Benefica) |
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CIRCOSCRIZIONE N. 3 |
del 18.07.2008 |
AS/martini08temp2/mercatinitematici |
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali
adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il
comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992,
n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di
esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n.
495;
Vista l'istanza relativa dell'Associazione "L'inventa eventi",
relativa allo svolgimento dei mercatini tematici in p.zza Martini (giardini
Benefica);
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 22.04.2008 mecc. n. 2008 02236/122, recante l'oggetto: "Istituzione mercati tematici periodici e individuazione soggetti accompagnatori";
Vista
l'ordinanza n. 2980 del 18.06.2008;
Ritenuta
la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione
stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
domenica
24.08.2008
in p.zza Martini (Benefica)
sulla carreggiata interna del giardino
1) l'istituzione
del divieto di
transito veicolare dalle ore 7,00 alle ore 19,00, fatta eccezione per i veicoli
degli operatori del mercato di cui alle premesse, muniti di concessione ad
occupare il suolo pubblico;
2) l'istituzione del divieto di sosta,
fatta eccezione per i veicoli di cui al punto 1), nelle medesime ore;
3) la
pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei
prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in
contrasto, a cura dell'Associazione richiedente, con avvertenza che la presente
ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle
vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di sosta cui sopra
comporterà la sanzione accessoria della rimozione coatta dei veicoli ai sensi
dell'art. 159, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto
Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto
ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con
D.P.R. n. 495/1992.
Il Dirigente
Settore Esercizio
Dott.ssa
Luisella NIGRA