ORDINANZA N. 3512

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

nro progr. 1754 T

LOCALITÀ: corso Sicilia, piazza Zara etc.

Data 18.07.2008

CIRCOSCRIZIONE N. 8

 

MO/Gare2008/ Insieme nelle terre del Roero 20.07.2008

Oggetto: Gara ciclistica non competitiva "Insieme nelle terre del Roero" - C.R.D.C., 20.07.2008.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la richiesta del C.R.D.C. per lo svolgimento della manifestazione ciclistica non competitiva denominata "Insieme nelle terre del Roero";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 20 luglio 2008

in corso Moncalieri dall'intersezione con via Grado sino al confine con la città di Moncalieri

·        l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 06.00 e sino a cessate esigenze, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica e per quelli degli Organizzatori addetti al servizio di vigilanza;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:

-          i partecipanti dovranno rimanere rigorosamente in gruppo, senza frazionamenti, attenendosi scrupolosamente alle norme del vigente Codice della strada ed evitando di gareggiare durante le fasi finali dell'iniziativa sportiva;

-          con l'ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico del responsabile del C.R.D.C., il quale assumerà la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovrà altresì garantire che durante lo svolgimento della manifestazione sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica e degli stessi partecipanti;

·        la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO