|
ORDINANZA N. 3507 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
452 |
LOCALITÀ via Livorno |
|
CIRCOSCRIZIONE
N. 04 |
del
18.07.2008 |
GI/VARIE08/livorno
impianto semaforico |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Considerato che è stato installato un nuovo impianto
semaforico nell'area d'intersezione di via Livorno/via Ceva;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Livorno
1)
l'istituzione del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la via,
rispetto ai veicoli che vi si immettono provenienti dalla via Ceva;
2)
l'istituzione dell'obbligo di proseguire diritto o svoltare a sinistra per i veicoli
che percorrono la carreggiata laterale OVEST e si immettono nell'area
d'intersezione con via Ceva;
3)
l'istituzione dell'obbligo di proseguire diritto per i veicoli che percorrono la
carreggiata centrale della via, da
NORD verso SUD e si immettono nell'area d'intersezione con via Ceva;
4)
l'istituzione dell'obbligo di proseguire diritto o svoltare a destra per i veicoli
che percorrono la via da SUD verso NORD e si immettono nell'area d'intersezione
con via Ceva;
5)
la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.