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ORDINANZA N. 3506 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
451 |
LOCALITÀ via Livorno |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 04 |
del
18.07.2008 |
GI/VARIE08/Livorno |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Considerato che è stato installato un nuovo impianto
semaforico nell'area d'intersezione di via Livorno/via Treviso;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Livorno
nel tratto: via Treviso - via Ceva
A) nella carreggiata
centrale
1) l'istituzione di una corsia bidirezionale riservata ai veicoli di trasporto pubblico;
2) l'istituzione del divieto di circolazione veicolare sulla carreggiata medesima, fatta eccezione:
a)
per i veicoli del G.T.T. in
servizio pubblico;
b)
per i
veicoli di assistenza e manutenzione del G.T.T. individuati da evidenti segni
sulla carrozzeria e dei quali sia palese l'espletamento del servizio;
c)
per i
servizi dell'Azienda Multiservizi di Igiene Ambientale Torino (AMIAT),
esclusivamente quando effettuano servizi di pulizia;
d) per gli autobus in
servizio di linea intercomunale e di trasporto collettivo di persone (autobus
turistici);
e) per le autovetture in servizio pubblico
di piazza (taxi);
f)
per i
veicoli delle Forze di Polizia, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco
e dei Servizi di Soccorso nei casi previsti dall'art. 177 del Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
g)
i
servizi di pertinenza delle Poste Italiane;
B) nella
carreggiata laterale OVEST
1) l'istituzione del senso unico di circolazione
veicolare con direzione da NORD verso
SUD;
2) l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati
della carreggiata;
C) nella carreggiata laterale EST
1) l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare da SUD verso NORD;
2) l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati della carreggiata;
D) la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione dei veicoli in sosta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.