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ORDINANZA N. 3506

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 451

LOCALITÀ via Livorno

 

CIRCOSCRIZIONE N. 04

del 18.07.2008

GI/VARIE08/Livorno

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Considerato che è stato installato un nuovo impianto semaforico nell'area d'intersezione di via Livorno/via Treviso;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Livorno nel tratto: via Treviso - via Ceva

 

A) nella carreggiata centrale

1)   l'istituzione di una corsia bidirezionale riservata ai veicoli di trasporto pubblico;

2)    l'istituzione del divieto di circolazione veicolare sulla carreggiata medesima, fatta eccezione:

a)      per i veicoli del G.T.T. in servizio pubblico;

b)      per i veicoli di assistenza e manutenzione del G.T.T. individuati da evidenti segni sulla carrozzeria e dei quali sia palese l'espletamento del servizio;

c)       per i servizi dell'Azienda Multiservizi di Igiene Ambientale Torino (AMIAT), esclusivamente quando effettuano servizi di pulizia;

d) per gli autobus in servizio di linea intercomunale e di trasporto collettivo di persone (autobus turistici);

e)     per le autovetture in servizio pubblico di piazza (taxi);

f)     per i veicoli delle Forze di Polizia, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco e dei Servizi di Soccorso nei casi previsti dall'art. 177 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

g)   i servizi di pertinenza delle Poste Italiane;

B) nella carreggiata laterale OVEST

1)   l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare con direzione da NORD verso SUD;

2)   l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati della carreggiata;

C) nella carreggiata laterale EST

1) l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare da SUD verso NORD;

2) l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati della carreggiata;

D) la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione dei veicoli in sosta;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio