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ORDINANZA N. 3437 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 609 trc |
LOCALITÀ corso Vittorio Emanuele II, via Bellini, via Parini, via Gioia, via Volta..... |
data 16/07/2008 |
CIRCOSCRIZIONE N.1 |
prot. n. |
FB45/B/parcheggi/vittorio |
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta presentata dal Settore Parcheggi e Suolo per effettuare lavori di manutenzione straordinaria;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
§
Corso Vittorio
Emanuele II, carreggiata laterale Nord e Sud tratto: largo Vittorio Emanuele II
- via Sacchi/via XX Settembre, a far tempo dalla data del presente provvedimento e sino al 25.07.08;
§
corso Vittorio
Emanuele II, carreggiata laterale Nord e Sud tratto: via Nizza/via Lagrange -
corso Cairoli, dal 21.07.08 al 08.08.08;
·
l'istituzione
del divieto di sosta su ambo i lati, con la rimozione coatta dei veicoli;
·
l'istituzione
del limite massimo di velocità di 30 Km/h;
B) dalle ore 09.00 alle
ore 17.00 per il tempo necessario all'intervento sulle intersezioni per un
periodo massimo di 1 ore
in:
·
corso Vittorio
Emanuele II carreggiata laterale Nord all'intersezione con via Bellini;
·
corso Vittorio
Emanuele carreggiata laterale Nord all'intersezione con via Parini;
·
corso Vittorio
Emanuele II carreggiata laterale Nord all'intersezione con via M. Gioia;
·
corso Vittorio
Emanuele II carreggiata laterale Nord all'intersezione con via Volta;
·
corso Vittorio
Emanuele II carreggiata laterale Sud all'intersezione con via Guastaldi;
·
corso Vittorio
Emanuele II carreggiata laterale Sud all'intersezione con via Massena;
·
corso Vittorio
Emanuele II carreggiata laterale Sud all'intersezione con via Gioberti;
·
corso Vittorio
Emanuele II carreggiata laterale Sud all'intersezione con via Guastaldi;
·
corso Vittorio
Emanuele II carreggiata laterale Sud all'intersezione con via Saluzzo;
·
corso Vittorio
Emanuele II carreggiata laterale Sud all'intersezione con via Goito;
·
corso Vittorio
Emanuele II carreggiata laterale Sud all'intersezione con via Sant'Anselmo;
·
corso Vittorio
Emanuele II carreggiata laterale Sud all'intersezione con via Principe Tommaso;
·
corso Vittorio
Emanuele II carreggiata laterale Sud all'intersezione con via Ormea;
·
corso Vittorio
Emanuele II carreggiata laterale Nord all'intersezione con via Rattazzi;
·
corso Vittorio
Emanuele II carreggiata laterale Nord all'intersezione con via San Francesco da
Paola;
·
corso Vittorio
Emanuele II carreggiata laterale Nord all'intersezione con via S. Massimo;
·
corso Vittorio
Emanuele II carreggiata laterale Nord all'intersezione con via F.lli Calandra;
·
corso Vittorio
Emanuele II carreggiata laterale Nord all'intersezione con via della Rocca;
· l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa;
· con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata all'osservazione delle seguenti modalità:
a) l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
b) la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
c) che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;
d) i lavori dovranno essere eseguiti a tratti non superiori a m 50 per volta;
· la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PARCHEGGI E SUOLO
(Ing. Roberto BERTASIO)