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ORDINANZA N. 3321 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITÀ
SETTORE PARCHEGGI E SUOLO
n.ro progr.580 trc |
LOCALITÀ corso Moncalieri |
data 09/07/2008 |
CIRCOSCRIZIONE N. 8 |
prot. n. |
FB45/B/5T/moncalieri |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta presentata dalla 5 T S.r.l, inerente ai lavori di manomissioni;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
dal 14.07.08 al 18.07.08
in
corso Moncalieri, pista ciclabile sulla banchina Ovest per un tratto di m 100
circa in prossimità di corso Lanza
·
l'istituzione del divieto di transito ai velocipedi;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata all'osservazione delle seguenti modalità:
a.
ripristino della segnaletica tuttora vigente ad
avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i
lavori; l'informazione alla
cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con
tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da
collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
b.
la chiusura al
transito ai velocipedi dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali,
la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di
preavviso;
c.
che vengano
adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;
· la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è
pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali
trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza,
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992,
sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia
interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
Il
Dirigente del Settore Parcheggi e Suolo
(Ing.
Roberto BERTASIO)