ORDINANZA N. 3311

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE PARCHEGGI E SUOLO

n.ro progr. 570 trc

LOCALITÀ via Luini, via Casteldelfino, via Strabella, largo Giachino

Data 09/07/2008

CIRCOSCRIZIONE N. 5

prot. n.

FB45/B/parcheggi/luini

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta di proroga presentata dal Settore Parcheggi e Suolo per effettuare lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione marciapiedi e risanamento carreggiata stradale;

Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

 

 

dal 10.07.08 al 25.07.08

 

 

A) in via Luini

 

·        l'istituzione dell'obbligo di svolta a destra per i veicoli che percorrono la via da Ovest verso Est all'intersezione con largo Giachino;

B) in via Orvieto

 

·        l'istituzione dell'obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che percorrono la via da Sud verso Nord all'intersezione con largo Giachino;

C) in via Casteldelfino

·        l'istituzione dell'obbligo di svolta a destra per i veicoli che percorrono la via da Nord verso Sud all'intersezione con largo Giachino;

D) in largo Giachino

·        l'istituzione del senso unico di circolazione per i veicoli che percorrono il largo da Nord verso Sud;

E) in via Strabella

·        la sospensione dell'obbligo di svolta a destra per i veicoli che percorrono la carreggiata centrale da Est verso Ovest all'intersezione con via Casteldelfino;

 

 

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata all'osservazione delle seguenti modalità:

 

a)      l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

b)      che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;

 

·        la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Il Dirigente del Settore Parcheggi e Suolo

(Ing. Roberto BERTASIO)