ORDINANZA N. 3310

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 436

LOCALITÀ Via GIOBERTI

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 8.07.2008

SB/VARIE08/gioberti

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Considerato che, per effettuare le operazioni di carico e scarico merci senza arrecare intralcio e pericolo alla circolazione veicolare, è necessario individuare un'area appositamente destinata;

Vista l'ordinanza n. 418 prot. n. 69 del 9.3.1998 che in via Montevecchio, tra l'altro, istituiva il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato nord della via, per un tratto di m 10 circa partendo da m 5 dal f.f. ovest di via Gioberti e procedendo verso ovest, con disposizione "in fila";

Vista la richiesta dei titolari di alcune attività commerciali;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Gioberti

1)      l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato ovest della via, per un tratto di m 10 a partire da m 1.5 a nord del passo carrabile contraddistinto con il n.c. 34 e procedendo verso nord, con disposizione "in fila", e la revoca contestuale della sosta a pagamento;

2)      la revoca dell'ordinanza n. 418 prot. n. 69 del 9.3.1998, meglio specificata in premessa e il contestuale ripristino della sosta a pagamento;

3)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio