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ORDINANZA N. 3307

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 433

LOCALITÀ Via PERRONE

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

Del 8.07.2008

(Riserva di sosta ad uso disabile)

 

SB/DISABILI08/perrone

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli artt. 120, 149 e 381 del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

Vista l'ordinanza n. 3197 dell'1.12.1999 con la quale in via Perrone, tra l'altro, era stato istituito il divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone disabili o non vedenti, sul lato ovest della via immediatamente a sud del passo carrabile contraddistinto con il n.c. 8, per un tratto di m 5.00 con disposizione "in fila";

Considerato che ivi è stata autorizzata l'occupazione di suolo pubblico con un dehors stagionale;

Accertata l'opportunità di riservare la sosta ai veicoli utilizzati da minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, sempre che detti veicoli siano muniti di speciale contrassegno così come previsto dall'art. 381 comma 2° del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;

Ritenuta quindi l'opportunità e la legittimità di provvedere all'istituzione del divieto di sosta con implicita rimozione coatta dei veicoli non autorizzati nella zona indicata nella parte dispositiva;

ORDINA

 

in via Perrone

1)      l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone disabili o non vedenti, per un posto auto, sul lato ovest della via, immediatamente a nord del passo carrabile contraddistinto con il n.c. 8, con disposizione "in fila", e la revoca contestuale della sosta a pagamento;

2)      la revoca dell'ordinanza n 3197 dell'1.12.1999, limitatamente alla parte istitutiva meglio specificata in premessa;

3)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento della prescritta segnaletica stradale verticale ed il tracciamento della specifica segnaletica orizzontale così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio