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ORDINANZA N. 3306 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 432 |
LOCALITÀ Via MONTE di PIETA' |
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CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
del 8.07.2008 |
SB/VARIE08/pietà |
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali
adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il
comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visto l'elaborato progettuale del civico Ufficio Tecnico relativo alla
riorganizzazione dell'assetto viabile in via Roma e vie limitrofe;
Considerato che la civica Amministrazione intende incentivare la circolazione su due ruote, creando anche appositi spazi per la sosta;
Ritenuta
la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione
stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Monte di Pietà
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-
l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle
biciclette, ciclomotori e motocicli, nelle apposite rastrelliere, sul lato nord
della via, per un tratto di m 8 circa a partire da m 7 ad ovest del filo
marciapiede ovest di via Roma e procedendo verso ovest, e la revoca contestuale
della sosta a pagamento;
- la
pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica e delle rastrelliere, in
relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.