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ORDINANZA N. 3302 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
428 |
LOCALITÀ Piazza CLN |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del 8
luglio 2008 |
SB/VARIE08/cln |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Considerato che, per
effettuare le operazioni di carico e scarico merci senza arrecare intralcio e
pericolo alla circolazione veicolare, è necessario individuare un'area
appositamente destinata;
Visto l'elaborato
progettuale del civico Ufficio Tecnico relativo al nuovo assetto della
viabilità in piazza CLN;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in piazza CLN
1)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con la fermata consentita esclusivamente per
effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sull'area centrale
della carreggiata laterale est della piazza, fronte n.c. 243, per tre
posti auto con disposizione "a spina", e la revoca contestuale della sosta a
pagamento;
2)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai ciclomotori e
motocicli, sull'area centrale della carreggiata laterale est della
piazza, per un tratto di m 35 circa a partire dall'ideale protendimento del
n.c. 235 in direzione nord, e la revoca contestuale della sosta a pagamento;
3)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai cicli nelle
apposite rastrelliere sull'area centrale della carreggiata laterale ovest
della piazza, per un tratto di m 30 circa a partire dall'ideale protendimento
del n.c. 236bis in direzione sud, e la revoca contestuale della sosta a
pagamento;
4)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai ciclomotori e
motocicli sull'area centrale della carreggiata laterale ovest della
piazza, per un tratto di m 33 circa a partire dall'ideale protendimento del
n.c. 236bis in direzione nord, e la revoca contestuale della sosta a pagamento;
5)
la
revoca di tutti i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza;
6)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.