ORDINANZA N. 3301

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 427

LOCALITÀ Via ROMA

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 8.07.2008

SB/VARIE08/roma

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Considerato che, per effettuare le operazioni di carico e scarico merci senza arrecare intralcio e pericolo alla circolazione veicolare, è necessario individuare un'area appositamente destinata;

Vista l'ordinanza n. 3478 dell'8.11.2002 che in piazza Castello, piazza San Carlo, via Roma e nelle vie limitrofe istituiva la sosta regolata con disco orario;

Vista l'ordinanza n. 3582 del 18.11.2002 che, tra l'altro, in via Alfieri istituiva la sosta regolata con disco orario;

Vista l'ordinanza n. 1493 del 18.4.2003 che esentava i residenti dall'obbligo di esporre il disco orario in piazza Castello e in tutta l'area centrale, fatta eccezione per via Roma e piazza San Carlo;

Vista l'ordinanza temporanea n 4350 del 19.10.2004 che, durante i lavori del parcheggio interrato di piazza San Carlo, in via Roma, nel tratto: p. San Carlo - piazza CLN, istituiva la sosta a pagamento nonché alcune aree riservate ai veicoli per effettuare le operazioni di carico scarico cose;

Vista l'ordinanza n. 4358 del 19.10.2004 che in via Roma, tra l'altro, istituiva la sosta a pagamento nel tratto: piazza Castello - piazza San Carlo;

Vista la delibera della Giunta Comunale del 4 giugno 2008, n. meccanografico 2008 03236/006, immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "piano esecutivo del traffico dell'area centrale - programma interventi attuativi";

 

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Roma

A)    l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, con disposizione "in fila":

1) sul lato est:

a)      per un tratto di m 12 a partire da m 10 a nord dell'intersezione con via Buozzi e procedendo verso nord;

b)     per un tratto di m 12 a partire da m 10 a nord dell'intersezione con via Cavour e procedendo verso nord;

c)      per un tratto di m 12 a partire da m 8 a nord dell'intersezione con via Principe Amedeo;

2) sul lato ovest:

a)    per un tratto di m 12 a partire da m 8 a sud del filo fabbricato sud di via Buozzi e procedendo verso sud;

b)   per un tratto di m 12 a partire da m 8 a sud del filo marciapiede sud di via Arcivescovado e procedendo verso sud;

c)    per un tratto di m 12 a partire da m 8 a sud del filo marciapiede sud di via Bertola e procedendo verso sud;

d)   per un tratto di m 12 a partire da m 10 a sud del filo marciapiede sud di via Monte di Pietà e procedendo verso sud;

B)     l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati della via nel tratto compreso tra via Gramsci e piazza Castello, fatta eccezione per i suddetti tratti di cui ai punti 1) e 2) della lettera A);

C)    la revoca delle ordinanze n. 3478 dell'8.11.2002, n. 3582 del 18.11.2002, n. 1493 del 18.4.2003, n. 4350 del 19.10.2004, per la parte ancora vigente, n. 4358 del 19.10.2004, meglio specificate in premessa;

D)    la revoca di tutti i provvedimenti che regolavano la sosta a pagamento e di quelli in contrasto con la presente ordinanza;

E)     la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio