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ORDINANZA N. 3271 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 567 trc |
LOCALITÀ via Pisa, via Parma |
data07/07/2008 |
CIRCOSCRIZIONE N. 7 |
prot. n. |
RS68/B/suolo/pisa |
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta del Settore Suolo Pubblico - Nuove Opere, relativa ai lavori degli interventi di Area Aurora - Rossini - Riqualificazione corso Regio Parco - Lotto 1;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
a far tempo dalla data del presente
provvedimento e sino al 30.08.08
A) in via Pisa per un
tratto di m 10 circa a Sud di corso Regio Parco
·
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e
di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto
Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e
integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli
operatori addetti alle operazioni di cui in premessa;
B) in via Pisa, a partire da m 10 circa dal f.f. Sud di
corso Regio Parco e sino a via Messina
· l'istituzione del senso unico alternato a vista, con precedenza per i veicoli che percorrono la via da Nord verso Sud;
C) in:
§
via Pisa per un tratto di m 5 circa a partire da m
20 circa dal f.f. Sud di corso Regio Parco;
§
via Parma, per un tratto di m 10 circa a Sud di
corso Regio Parco
·
l'istituzione del divieto di sosta su ambo i lati, con
la rimozione coatta dei veicoli;
·
l'istituzione del limite massimo di velocità di 30
Km/h;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni osservando le seguenti modalità:
a) l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire
mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382,
art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto
ore prima dell'intervento;
b) la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire
mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la
collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
c) sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli
diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
d) che vengano adottate tutte le misure necessarie per
tutelare l'incolumità pubblica;
· la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che
la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che
nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti
norme in materia;
che
avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere
entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte;
che
in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285
del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto
ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con
D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PARCHEGGI E SUOLO
(Ing.
Roberto BERTASIO)