Disegno in formato dwf

 

ORDINANZA N. 3239

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 422

LOCALITÀ Area Pedonale "CAVALLERIZZA"

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 04.07.2008

SB/VARIE08/cavallerizza

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 4.3.2008 n. mecc. 200801158 / 106, dichiarata immediatamente eseguibile, recante l'oggetto: "istituzione area pedonale Cavallerizza sita in via Verdi";

Vista l'ordinanza n. 714 del 9.4.1997 che, nell'area denominata "Cavallerizza", compresa tra via Verdi e via Rossini, regolamentava la circolazione veicolare;

Vista la richiesta della civica Direzione Patrimonio;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

nell'area Cavallerizza

compresa tra via Verdi e via Rossini

 

1) l'istituzione dell'Area Pedonale;

2) l'istituzione del divieto di circolazione veicolare, fatta eccezione per i veicoli in servizio di emergenza

 

- In deroga al divieto di cui sopra è consentito:

  1. ai velocipedi, il transito e la sosta;
  2. ai veicoli al servizio di persone con limitata e impedita capacità motoria, muniti di specifico contrassegno, il transito e la sosta;
  3. ai veicoli di servizio delle Aziende erogatrici di pubblici servizi, assimilando ad essi anche quelli di eventuali ditte appaltatrici, il transito e la sosta, limitatamente ai casi specifici in cui attendono ad interventi nell'area suindicata;
  4. ai veicoli adibiti al trasporto merci, per l'approvvigionamento delle attività commerciali che hanno sede negli stabili ubicati nell'area suindicata e del Teatro Stabile, il transito e la fermata;
  5. alle autocisterne destinate al rifornimento di combustibile per il riscaldamento, il transito e la fermata;
  6. ai veicoli in servizio pubblico di piazza (taxi) il cui servizio ha origine o destinazione nell'area stessa, il transito e la fermata per il tempo strettamente necessario per consentire la salita e la discesa delle persone trasportate;

3) l'istituzione del limite massimo di velocità di 10 Km/h;

4) la revoca dell'ordinanza n. 714 del 9.4.1997, citata in premessa;

5) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio