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ORDINANZA N.3166 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr.538 trc |
LOCALITA'via Gramsci, corso G. Ferrarsi, via Saluzzo, corso Francia, strada del Francese |
data 02/07/2008 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 - 4 - 6 - 8 |
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FB45/B/AESita/gramsci |
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Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta presentata dalla AES Torino S.p.A, relativa ai lavori di posa condutture gas;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
A) in:
§
via Gramsci, tratto: via Lagrange - via Roma, dal
04.07.08 al 14.08.08 dalle ore 07.00 alle ore 18.00;
§
corso G. Ferrarsi, carreggiata laterale Ovest per un
tratto di m 20 circa in prossimità del n.c. 118, dal 07.07.08 al 09.07.08 e dal
23.07.08 al 25.07.08 dalle ore 09.00 alle ore 17.00;
§
via Saluzzo, tratto: via Baretti - corso Marconi,
dal 14.07.08 al 14.08.08 dalle ore 07.00 alle ore 18.00;
§
corso Marconi, carreggiata laterale Nord tratto: via
Saluzzo - n.c. 9, dal 14.07.08 al
14.08.08 dalle ore 07.00 alle ore 18.00;
·
l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;
·
l'istituzione del limite massimo di velocità di 30
Km/h;
B) in corso Francia, carreggiata laterale Nord tratto: piazza Massaua -
corso Marche, il giorno 7 luglio 2008 dalle ore 08.00 alle ore 12.00
·
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e
di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto
Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e
integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli
operatori addetti alle operazioni di cui in premessa, per i veicoli di
Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro
che devono raggiungere le proprietà latitanti, con la possibilità a costoro
di transitare con il senso unico alternato a vista, con precedenza per i
veicoli che percorrono il corso da Ovest verso Est;
C)
in strada del Francese, tratto: nn.cc. 70 - 80, dal 04.07.08 al 07.07.08 dalle
ore 07.00 alle ore 18.00
·
l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;
·
l'istituzione del limite massimo di velocità di 30
Km/h;
·
l'istituzione del senso unico alternato, regolato da
movieri;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata all'osservazione delle seguenti modalità:
a) l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
b) la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
c) sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
d) ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;
e) che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;
· la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
Il Dirigente del Settore Parcheggi e Suolo
(Ing.
Roberto BERTASIO)