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ORDINANZA N. 3156

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 420

LOCALITÀ Via GABRIELE D'ANNUNZIO

 

CIRCOSCRIZIONE N. 3

Del 01.07.2008

SB/VARIE08/gabriele

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la richiesta della Circoscrizione 3, nonché la relazione del Corpo di Polizia Municipale Sezione Territoriale Circoscrizionale 3;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Gabriele d'Annunzio

 

1) l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare:

a)      da ovest verso est, a partire dall'intersezione con via Paesana e proseguendo lungo il tratto prospiciente il n.c. 21;

b)      in senso antiorario, sulle carreggiate perimetrali relative all'area di parcheggio confinante, tra l'altro, con via Braccini;

c)      da nord verso sud, nel tratto di carreggiata che collega l'area di parcheggio con via Braccini;

d)      da sud verso nord, nel tratto di carreggiata confinante coi giardini, compresa tra l'intersezione con via Braccini e via D'Annunzio;

2) l'istituzione del divieto di fermata sul lato ovest della carreggiata di cui al punto 1) d) a partire da m 70 circa dall'intersezione con via Braccini e procedendo verso nord per m 100 circa;

3) l'istituzione della sosta negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati:

a)             in tutta l'area adibita a parcheggio, con disposizione "a pettine";

b)             a partire da m 5 circa ad ovest del n.c. 6, con disposizione "a spina";

c)             sul lato est della carreggiata prospiciente il n.c. 21, con disposizione "a spina";

4) la posa di dissuasori di sosta del tipo "panettoni", con funzione di impedimento al transito veicolare, nei due varchi esistenti sul lato est della carreggiata di cui al punto 1) d);

5) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione dei veicoli in sosta;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e alla posa dei dissuasori di sosta, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio