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ORDINANZA N. 3156 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 420 |
LOCALITÀ Via GABRIELE D'ANNUNZIO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 3 |
Del
01.07.2008 |
SB/VARIE08/gabriele |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42, 158 e 159 del Decreto
Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della
circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le
norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato
con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la richiesta della Circoscrizione 3, nonché la
relazione del Corpo di Polizia Municipale Sezione Territoriale Circoscrizionale
3;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Gabriele d'Annunzio
1) l'istituzione del
senso unico di circolazione veicolare:
a)
da
ovest verso est, a partire dall'intersezione con via Paesana e proseguendo
lungo il tratto prospiciente il n.c. 21;
b)
in
senso antiorario, sulle carreggiate perimetrali relative all'area di parcheggio
confinante, tra l'altro, con via Braccini;
c)
da
nord verso sud, nel tratto di carreggiata che collega l'area di parcheggio con
via Braccini;
d)
da
sud verso nord, nel tratto di carreggiata confinante coi giardini, compresa tra
l'intersezione con via Braccini e via D'Annunzio;
2) l'istituzione del divieto di fermata sul lato ovest della
carreggiata di cui al punto 1) d) a partire da m 70 circa dall'intersezione con
via Braccini e procedendo verso nord per
m 100 circa;
3) l'istituzione della sosta negli appositi spazi demarcati e/o
attrezzati:
a)
in
tutta l'area adibita a parcheggio, con disposizione "a pettine";
b)
a
partire da m 5 circa ad ovest del n.c. 6, con disposizione "a spina";
c)
sul
lato est della carreggiata prospiciente il n.c. 21, con disposizione "a spina";
4) la posa di dissuasori di sosta del tipo "panettoni", con
funzione di impedimento al transito veicolare, nei due varchi esistenti sul
lato est della carreggiata di cui al punto 1) d);
5) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione dei veicoli in sosta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e alla posa dei dissuasori di sosta, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.