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ORDINANZA N. 3139 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
407 |
LOCALITÀ viale Mattioli |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
del
30.06.2008 |
GI/VARIE08/matt |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 42
e 142 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 4869 prot. 552 del 13.11.2007, con la quale in viale Mattioli, nell'area antistante il
Castello del Valentino sede della Facoltà di Architettura sono stati istituiti al punto 1) il limite
massimo della velocità di 30 km/h nel varco di accesso al Parco, da corso
Massimo d'Azeglio e nella rotatoria ivi esistente, al punto 2) la posa in opera
di un dosso artificiale e al punto 3) di sistemi di rallentamento della
velocità;
Vista la richiesta del
Politecnico di Torino;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in viale Mattioli, nell'area antistante il Castello del Valentino sede della Facoltà
di Architettura
1) l'istituzione del
limite massimo della velocità di 30
km/h, in corrispondenza del varco automatizzato;
2) la posa in opera di n. 2 dossi artificiali aventi le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6 dell'art, 179 lettera b) del regolamento di esecuzione di attuazione del nuovo codice della strada:
- n. 1 sulla corsia OVEST di viale Mattioli a m 2.50 circa a NORD del "pilomat" installato in corrispondenza del varco di ingresso;
- n. 1 sulla corsia EST del viale a m 2.50 circa a SUD del
"pilomat";
3)
la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei dossi, in relazione
alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.