|
ORDINANZA N. 3121 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
nro
progr. 1572 t |
LOCALITÀ:
strada vicinale della Cebrosa, ecc |
Data 27.06.2008 |
CIRCOSCRIZIONE
N. 6 |
|
Pr/GARE/strada
vicinale della Cerosa ... |
Oggetto: GARA CICLISTICA COMPETITIVA - 5^ GRAN PREMIO ARREDAMENTO FIORENTINO E AUTORICAMBI EMPORIO -
29 GIUGNO 2008
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli
artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto
Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta della
Associazione A.S.D PEDALE
SETTIMESE per lo svolgimento della
manifestazione ciclistica competitiva denominata "5^ GRAN PREMIO ARREDAMENTO FIORENTINO E AUTORICAMBI EMPORIO";
Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
il giorno 29 giugno 2008
in:
STRADA VICINALE DELLA CEBROSA - STRADA SETTIMO
· l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 08.30 e fino a cessate esigenze fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica e per quelli degli Organizzatori addetti al servizio di vigilanza;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
a) i partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente alle norme del vigente Codice della strada;
b) gli organizzatori dovranno provvedere al transennamento del percorso con barriere o mezzi analoghi, in modo che gli atleti gareggino al di fuori della normale circolazione stradale;
c) la segnaletica necessaria dovrà essere posizionata nei tempi e modi previsti a cura dell'organizzazione;
d) dovrà essere assicurata la presenza di adeguato personale che garantisca il mantenimento delle condizioni elencate durante l'intera durata della manifestazione sportiva, la rimozione delle strutture succitate e il ripristino della circolazione al termine della stessa;
e) vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;
f)
con
l'ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a
carico del Responsabile della Associazione
A.S.D PEDALE SETTIMESE, il quale assumerà la responsabilità
civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovrà
altresì garantire che durante lo svolgimento della manifestazione sia attuata
ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica e degli
stessi partecipanti;
· la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO