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ORDINANZA N. 2987 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
nro
progr. 1482 T |
LOCALITÀ: piazza Palazzo di Città, via Palazzo di
Città, etc. |
Data 18.06.2008 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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MO/Gare2008/Bicittadina
di San Giovanni 22.06.2008 |
Oggetto: Gara ciclistica non competitiva "Bicittadina di San Giovanni" - Associazione BICI & DINTORNI, 22.06.2008.
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli
artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta dell'Associazione
BICI & DINTORNI per lo svolgimento della manifestazione ciclistica non
competitiva denominata "Bicittadina di
San Giovanni";
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
il giorno 22 giugno 2008
in:
- piazza Palazzo di Città - via Palazzo di
Città - piazza Corpus Domini - via Porta Palatina - corso Regina Margherita
(carreggiata laterale NORD) - via Priocca - ponte Bologna - lungo Dora Firenze
- lungo Dora Colletta Parco Colletta - ciclopista del Po - Murazzi - Parco del
Valentino .
· l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 14.00 e sino a cessate esigenze, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica e per quelli degli Organizzatori addetti al servizio di vigilanza;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
- i partecipanti, per quanto riguarda il territorio di competenza, dovranno rimanere rigorosamente in gruppo, senza frazionamenti, evitando di gareggiare tra di loro durante le fasi di arrivo ed attenendosi scrupolosamente alle norme del vigente Codice della strada;
-
con
l'ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a
carico del responsabile dell'Associazione BICI & DINTORNI, il quale
assumerà la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a
persone e/o cose e dovrà altresì garantire che durante lo svolgimento della
manifestazione sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per
l'incolumità pubblica e degli stessi partecipanti;
· la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
IL DIRIGENTE SETTORE
ESERCIZIO