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ORDINANZA N. 2985 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
nro
progr. 1480 T |
LOCALITÀ: strada com. Santa Margherita, ecc. |
Data
18.06.2008 |
CIRCOSCRIZIONE
N. 8 |
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Pr/manisport/strada com. Santa Margherita |
Oggetto: MANIFESTAZIONE SPORTIVA "TURIN DREAM RACE" - 21 e 22 GIUGNO 2008
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli
artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta
dell'Istituto Europeo di Design I.E.D;
Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
1) il
giorno 21 giugno 2008
in:
piazza
Gran Madre, tratto: via Vittozzi - via Cosmo;
piazza
Gran madre area interno parcheggio retrostante il tempio e carreggiata
perimetrale EST, tratto: via Lanfranchi
- via Villa della Regina;
- l'istituzione del divieto di sosta con
rimozione forzata, dalle ore
09.00 e fino a cessate esigenze, fatta eccezione per i veicoli di soccorso e della Forza
Pubblica e per quelli degli
Organizzatori addetti al Servizio di vigilanza;
2) il giorno 22 giugno 2008
in:
STRADA COMUNALE SANTA MARGHERITA DALL'INTERSEZIONE CON STRADA COMUNALE
VAL SAN MARTINO ALL'INTERSEZIONE CON CORSO G. LANZA - STRADA COMUNALE SANTA
MARGHERITA FRONTE N.C. 183 (AREA DI
SOSTA) - PIAZZALE E VIA VILLA DELLA
REGINA - PIAZZA GRAN MADRE - AREA INTERNO DEL PARCHEGGIO RETROSTANTE IL TEMPIO
- CARREGGIATA PERIMETRALE EST TRATTO:
VIA LANFRANCHI - VIA VILLA DELLA REGINA - CARREGGIATA PERIMETRALE SUD DA
VIA BONSIGNORE A VIA VITTOZZI - CARREGGIATA PERIMETRALE NORD TRATTO: VIA
MONFERRATO - VIA COSMO,
-
l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 7
alle ore 22.00, fatta eccezione per i veicoli di soccorso e della Forza
Pubblica e per quelli degli Organizzatori addetti al Servizio di Vigilanza;
STRADA COMUNALE SANTA MARGHERITA
DALL'INTERSEZIONE CON STRADA COMUNALE VAL SAN MARTINO ALL'INTERSEZIONE CON
CORSO G. LANZA - STRADA COMUNALE SANTA MARGHERITA FRONTE N.C. 183 - PIAZZALE E
VIA VILLA DELLA REGINA - PIAZZA GRAN MADRE - AREA INTERNA PARCHEGGIO
RETROSTANTE IL TEMPIO - CARREGGIATA PERIMETRALE EST TRATTO: VIA LANFRANCHI - VIA VILLA DELLA REGINA,
CARREGGIATA PERIMETRALE SUD DA VIA BONSIGNORE A VIA VITTOZZI, CARREGGIATA
PERIMETRALE NORD: TRATTO: VIA
MONFERRATO - VIA COSMO,
-
l'istituzione del divieto di transito veicolare dalle ore 15.30 alle ore
18.00,
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
a) vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;
b) vengano chiusi gli accessi: strada comunale Santa Margherita/strada comunale di Precetto/strada San Vincenzo; piazzale Villa della Regina, corso G. Lanza/via Gioannetti, piazza Gran Madre;
c) il percorso dovrà essere delimitato con segnaletica, barriere o nastri nei tempi e nei modi previsti a cura degli Organizzatori, in modo che gli atleti gareggiano fuori dalla normale circolazone veicolare garantendo la sicurezza dei concorrenti e degli utenti della strada;
d) la presenza di adeguato personale garantisca il mantenimento delle condizioni sopra elencate durante l'intera durata della manifestazione sportiva, la rimozione delle strutture succitate e il ripristino della circolazione al termine della stessa;
e) venga rilasciata autorizzazione a monte dell'art. 9 del vigente Codice della Strada;
f)
con
l'ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a
carico del responsabile dell'Istituto Europeo di Design I.E.D,
signor CESAR MENDOZA,
il quale assumerà la responsabilità civile e penale conseguente a
qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovrà altresì garantire che durante lo
svolgimento della manifestazione sia attuata ogni misura di prevenzione contro
i pericoli per l'incolumità pubblica e degli stessi partecipanti;
· la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
F.to Il Dirigente Settore
Esercizio