ORDINANZA N. 2985

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

nro progr. 1480 T

LOCALITÀ: strada com. Santa Margherita, ecc.

Data 18.06.2008

CIRCOSCRIZIONE N. 8

 

Pr/manisport/strada com. Santa Margherita

Oggetto: MANIFESTAZIONE SPORTIVA "TURIN DREAM RACE" - 21 e 22 GIUGNO 2008

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la richiesta dell'Istituto Europeo di Design I.E.D;

Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

 

1) il giorno 21 giugno 2008

in:

 

piazza Gran Madre, tratto: via Vittozzi - via Cosmo;

piazza Gran madre area interno parcheggio retrostante il tempio e carreggiata perimetrale EST, tratto: via Lanfranchi - via Villa della Regina;

 

- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 09.00 e fino a cessate esigenze, fatta eccezione per i veicoli di soccorso e della Forza Pubblica e per quelli degli Organizzatori addetti al Servizio di vigilanza;

 

 

 

 

 

 

 

2) il giorno 22 giugno 2008

in:

 

STRADA COMUNALE SANTA MARGHERITA DALL'INTERSEZIONE CON STRADA COMUNALE VAL SAN MARTINO ALL'INTERSEZIONE CON CORSO G. LANZA - STRADA COMUNALE SANTA MARGHERITA FRONTE N.C. 183 (AREA DI SOSTA) - PIAZZALE E VIA VILLA DELLA REGINA - PIAZZA GRAN MADRE - AREA INTERNO DEL PARCHEGGIO RETROSTANTE IL TEMPIO - CARREGGIATA PERIMETRALE EST TRATTO: VIA LANFRANCHI - VIA VILLA DELLA REGINA - CARREGGIATA PERIMETRALE SUD DA VIA BONSIGNORE A VIA VITTOZZI - CARREGGIATA PERIMETRALE NORD TRATTO: VIA MONFERRATO - VIA COSMO,

- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 7 alle ore 22.00, fatta eccezione per i veicoli di soccorso e della Forza Pubblica e per quelli degli Organizzatori addetti al Servizio di Vigilanza;

 

STRADA COMUNALE SANTA MARGHERITA DALL'INTERSEZIONE CON STRADA COMUNALE VAL SAN MARTINO ALL'INTERSEZIONE CON CORSO G. LANZA - STRADA COMUNALE SANTA MARGHERITA FRONTE N.C. 183 - PIAZZALE E VIA VILLA DELLA REGINA - PIAZZA GRAN MADRE - AREA INTERNA PARCHEGGIO RETROSTANTE IL TEMPIO - CARREGGIATA PERIMETRALE EST TRATTO: VIA LANFRANCHI - VIA VILLA DELLA REGINA, CARREGGIATA PERIMETRALE SUD DA VIA BONSIGNORE A VIA VITTOZZI, CARREGGIATA PERIMETRALE NORD: TRATTO: VIA MONFERRATO - VIA COSMO,

- l'istituzione del divieto di transito veicolare dalle ore 15.30 alle ore 18.00,

 

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:

a)      vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;

b)      vengano chiusi gli accessi: strada comunale Santa Margherita/strada comunale di Precetto/strada San Vincenzo; piazzale Villa della Regina, corso G. Lanza/via Gioannetti, piazza Gran Madre;

c)      il percorso dovrà essere delimitato con segnaletica, barriere o nastri nei tempi e nei modi previsti a cura degli Organizzatori, in modo che gli atleti gareggiano fuori dalla normale circolazone veicolare garantendo la sicurezza dei concorrenti e degli utenti della strada;

 

 

 

d)      la presenza di adeguato personale garantisca il mantenimento delle condizioni sopra elencate durante l'intera durata della manifestazione sportiva, la rimozione delle strutture succitate e il ripristino della circolazione al termine della stessa;

e)      venga rilasciata autorizzazione a monte dell'art. 9 del vigente Codice della Strada;

f)        con l'ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico del responsabile dell'Istituto Europeo di Design I.E.D, signor CESAR MENDOZA, il quale assumerà la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovrà altresì garantire che durante lo svolgimento della manifestazione sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica e degli stessi partecipanti;

 

·        la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

 

 

F.to Il Dirigente Settore Esercizio