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ORDINANZA N. 2960 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 387 |
LOCALITÀ Via MASSENA |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del 18.06.2008 |
SB/VARIE08/massena |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 12, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante
le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 1139 prot. n. 161 del 17.3.2006 che,
tra l'altro, alla lettera A) in via Massena istituiva il divieto di sosta
permanente, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata per ragioni di
sicurezza e di ordine pubblico, con sosta riservata esclusivamente ai veicoli
della Polizia di Stato ed in servizio autorizzato muniti di evidenti
contrassegni di riconoscimento, sul lato EST della via, nel tratto compreso tra
via Magellano e il filo sud dell'ingresso carraio contraddistinto con il n.c.
103, con disposizione "in fila", e la revoca contestuale della sosta
a pagamento;
Visto l'elaborato progettuale del civico Ufficio Tecnico;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Massena
-
la
revoca parziale dell'ordinanza n. 1139 prot. n. 161 del 17.3.2006, lettera A),
specificata in premessa, limitatamente ad un tratto di m 25 a partire
dall'intersezione con via Magellano e procedendo verso nord, ed il contestuale
ripristino della sosta a pagamento;
-
la
pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.