Disegno in formato dwf

 

ORDINANZA N. 2959

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 386

LOCALITÀ Via SANTA TERESA

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 18.06.2008

SB/VARIE08/teresa

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 3150 prot. n. 540 del 4.08.2003 che in via Santa Teresa istituiva il divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone motulese o non vedenti, sul lato NORD della via, in corrispondenza del n.c. 28 A per un posto auto con disposizione "in fila" e la revoca contestuale della sosta a pagamento;

Considerate le modifiche apportate alla viabilità con conseguente riposizionamento dei cassonetti AMIAT;

 

Considerato che la civica Amministrazione intende incentivare la circolazione su due ruote, creando anche appositi spazi per la sosta;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

 

in via Santa Teresa

 

 

1)      l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli, nelle apposite rastrelliere, sul lato nord della via, per un tratto di m 4 a partire da m 5 circa ad ovest dell'intersezione con via Mercanti e procedendo verso ovest, e la revoca contestuale della sosta a pagamento;

 

2)      la revoca dell'ordinanza n. 3150 prot. n. 540 del 4.8.2003, meglio specificata in premessa, e il ripristino contestuale della sosta a pagamento;

 

3)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e delle rastrelliere, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio