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ORDINANZA N.2894 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITÀ
SETTORE PARCHEGGI E SUOLO
n.ro progr.483 trc |
LOCALITÀ via Po, via Principe Amedeo |
data 16/06/2008 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
prot. n. |
FB45/B/5T/po2 |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta presentata dalla 5 T S.r.l, inerente ai lavori di estensione del sistema di controllo elettronico degli accessi alla zona traffico limitato della Città di Torino - fornitura e posa di porte elettroniche aggiuntive;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
A) in
via Po, carreggiata Nord tratto nn.cc. 51 - 55, dalle ore 08,00 alle ore 17.00
del 18.06.08
·
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e
di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto
Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e
integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli
operatori addetti alle operazioni di cui in premessa, per i veicoli di
Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro
che devono raggiungere le proprietà latistanti;
B) in
via Principe Amedeo, lato Nord per un tratto di m 30 circa in prossimità del
nc. 55, dalle ore 08,00 alle ore 17.00 del 18.06.08
·
l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione
coatta dei veicoli;
·
l'istituzione del limite massimo di velocità di 30
Km/h;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata all'osservazione delle seguenti modalità:
a.
ripristino della segnaletica tuttora vigente ad
avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i
lavori; l'informazione alla
cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con
tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da
collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
b.
la chiusura al
transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la
posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di
preavviso;
c.
sia garantito
l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili
esistenti;
d.
che vengano
adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;
· la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è
pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali
trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza,
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992,
sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia
interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il Dirigente del Settore
Parcheggi e Suolo