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ORDINANZA N. 2854 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
367 |
LOCALITÀ via Issiglio |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 3 |
del 13.06.2008 |
AS/issiglio08 |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'istanza
relativa alla realizzazione di un'area di fermata riservata alle operazioni di
carico/scarico merci in via Issiglio in prossimità del n.c. 19;
Considerato che, per
effettuare le operazioni di carico e scarico merci senza arrecare intralcio e
pericolo alla circolazione veicolare, è necessario individuare un'area
appositamente destinata;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Issiglio
1)
l'istituzione del divieto di sosta dalle
ore 8,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì feriali e dalle ore 8,00 alle ore
12,00 nella giornata di sabato feriale, con la fermata consentita
esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato
EST della via, a partire da m 1,00 a SUD dell'ingresso contraddistinto con il n.c.
17 e, proseguendo verso SUD, per un
tratto di m 8,00 circa, disposizione "in fila";
2)
la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la sanzione
accessoria della rimozione coatta dei veicoli;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.