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ORDINANZA N. 2849 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
362 |
LOCALITÀ corso Massimo d'Azeglio |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
del
13.06.2008 |
GI/VARIE08/azeglio |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione e gli elaborati progettuali
del Settore Mobilità;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso Massimo
d'Azeglio
l'istituzione del divieto di fermata sul lato OVEST della carreggiata EST, a partire
da m 15.00 circa a SUD del ff (filo fabbricato) SUD di via Cellini e, procedendo verso NORD fino all'intersezione
con via Tiziano, fatta eccezione per i tratti corrispondenti alle aree
attrezzate e/o demarcate sulle banchine
dove la sosta è consentita con disposizione "a spina";
l'istituzione del divieto di fermata sul lato EST della carreggiata OVEST a partire
dall'intersezione con via Tiziano e, procedendo verso SUD fino all'intersezione
con corso Bramante, fatta eccezione per i tratti corrispondenti alle aree
attrezzate e/o demarcate sulle banchine dove la sosta è consentita con
disposizione "a spina";
la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione dei veicoli in sosta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.