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ORDINANZA N. 2815 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
357 |
LOCALITÀ c.so Regina Margherita |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 7 |
del
12.06.2008 |
AS/reginamargherita08 |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 532
(486) del 29.05.1990 istitutiva di un'area di sosta riservata alle autoambulanze,
in prossimità del n.c. 8 di c.so Regina Margherita, fronte Ospedale Gradenigo;
Vista la segnalazione del
Corpo di Polizia Municipale;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in c.so Regina Margherita
1)
l'istituzione del
divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli di soccorso, con
disposizione "in fila", sul lato NORD della carreggiata laterale NORD del corso,
a partire da m 9,00 circa ad OVEST del passo carrabile contraddistinto con il
n.c. 8, per un tratto di m 6,00 circa verso OVEST;
2)
la revoca dell'ordinanza n. 532 (486) del
29.05.1990, meglio specificata in premessa;
3)
la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la sanzione accessoria della rimozione coatta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia
interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.