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ORDINANZA N. 2815

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 357

LOCALITÀ c.so Regina Margherita

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 12.06.2008

AS/reginamargherita08

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 532 (486) del 29.05.1990 istitutiva di un'area di sosta riservata alle autoambulanze, in prossimità del n.c. 8 di c.so Regina Margherita, fronte Ospedale Gradenigo;

Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in c.so Regina Margherita

1)      l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli di soccorso, con disposizione "in fila", sul lato NORD della carreggiata laterale NORD del corso, a partire da m 9,00 circa ad OVEST del passo carrabile contraddistinto con il n.c. 8, per un tratto di m 6,00 circa verso OVEST;

2)      la revoca dell'ordinanza n. 532 (486) del 29.05.1990, meglio specificata in premessa;

3)      la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la sanzione accessoria della rimozione coatta;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio