|
ORDINANZA N. 2780 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
355 |
LOCALITÀ via Galliari |
|
CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
del
09.06.2008 |
GI/VARIE08/galliari |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42 e 142 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 22
maggio 2007, dichiarata immediatamente eseguibile e recante l'oggetto:
"Progetto sicurezza Comunità Ebraica di Torino - Intervento Comunità
Ebraica - Approvazione".
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Galliari
1)
la realizzazione di un attraversamento stradale rialzato, con funzione di rallentatore di
velocità avente le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6, lettera
c), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
Codice della Strada, immediatamente ad OVEST di via Sant'Anselmo;
2)
l'istituzione del limite massimo della velocità
di 30 km/h in corrispondenza dell'attraversamento di cui al punto 1)
suddetto;
3)
la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico,
realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche
rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di
esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, in corrispondenza del
n.c. 10 bis;
4) la pubblicità dei su
scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali
e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che
la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, dei rallentatori e
dell'attraversamento rialzato in relazione alla loro natura, al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del
regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.