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ORDINANZA N. 2775 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 350 |
LOCALITÀ via Balla |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 02 |
del
09.06.2008 |
GI/VARIE08/balla |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo
30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione
stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del
regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495;
Vista gli elaborati progettuali del Settore
Mobilità;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Balla
1) l'istituzione della sosta con disposizione "a spina" negli appositi spazi attrezzati e/o demarcati sul lato NORD nei seguenti tratti sottoelencati:
a partire dal punto individuato a m 10.00
circa ad OVEST del f.m. (filo marciapiede)
OVEST di via Guido Reni per un tratto di m 35.00 circa;
a
partire dal punto individuato a m 13.00 circa ad EST del f.m. (filo
marciapiede) EST di via Romita, per un
tratto di m 45.00 circa;
2) l'istituzione del divieto di fermata sul lato NORD della via, nel tratto compreso tra le aree destinate alla sosta di cui al punto 1) suddetto;
3) la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione dei veicoli in sosta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.