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ORDINANZA N.
2746 |
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 341 |
LOCALITÀ Via
VESPUCCI |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
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(Riserva di sosta ad uso disabile) |
Del 06.06.2008 |
SB/DISABILI08/vespucci |
Visto
l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;
Visti
gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché gli artt. 120, 149 e 381 del regolamento
di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992,
n. 495;
Visto
il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, regolamento recante norme per l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Vista l'ordinanza n. 2509 prot. n. 312 del 7.6.2006 che in via Vespucci, tra l'altro, istituiva il divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone motulese o non vedenti, sul lato nord della via, per un posto auto, a partire da m 10 circa ad est del f.f. est di corso De Gasperi e procedendo verso est, con disposizione "in fila";
Vista
la richiesta relativa all'occupazione di suolo pubblico con dehors stagionale;
Accertata l'opportunità di
riservare la sosta ai veicoli utilizzati da minorati fisici con capacità di
deambulazione sensibilmente ridotta, sempre che detti veicoli siano muniti di
speciale contrassegno così come previsto dall'art. 381 comma 2° del D.P.R. n.
495 del 16.12.1992;
Ritenuta quindi
l'opportunità e la legittimità di provvedere all'istituzione del divieto di
sosta con implicita rimozione coatta dei veicoli non autorizzati nella zona
indicata nella parte dispositiva;
in via
Vespucci
1) l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli muniti di speciali contrassegni rilasciati alle persone motulese o non vedenti, sul lato nord della via, per un posto auto con disposizione "in fila", a partire da mt. 5 circa ad ovest del filo marciapiede ovest di via Piazzi e procedendo verso ovest;
2) la revoca dell'ordinanza n. 2509 prot. n. 312 del 7.6.2006, meglio specificata in premessa;
3) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento della prescritta segnaletica stradale verticale ed il tracciamento della specifica segnaletica orizzontale così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che
nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti
norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non
autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che
in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.