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ORDINANZA N. 2741 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 336 |
LOCALITÀ Via SAN QUINTINO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del 06.06.2008 |
SB/VARIE08/quintino |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 755 prot. n. 151 del 7.3.2002 che, tra l'altro, alla lettera B) in via San Quintino al punto 3) istituiva il divieto di fermata con sosta consentita per i veicoli ATM che effettuano servizi di trasporto pubblico, sul lato SUD nel tratto compreso tra via dell'Arsenale e via Volta, in corrispondenza del capolinea; e al punto 6) istituiva il divieto di fermata sul lato NORD della via, nel tratto compreso tra via Volta e via dell'Arsenale;
Considerato che sono state apportate modifiche relative alla ricollocazione delle fermate e dei capolinee dei mezzi GTT;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via San Quintino
1)
l'istituzione
della sosta a pagamento con disposizione "in fila", con le modalità stabilite
dall'ordinanza n. 432 prot. n. 399 del 23.3.1995 e s.m.i.:
a)
sul
lato sud della via, nel tratto compreso tra via XX Settembre e via
Arsenale, escluse;
b)
sul
lato nord della via, nel tratto compreso tra via Volta e via Arsenale,
escluse;
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 755 prot. n. 151 del 7.3.2002, limitatamente ai punti
3) e 6) della lettera B), meglio specificati in premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.