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ORDINANZA N. 2740 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 335 |
LOCALITÀ Corso RE UMBERTO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del 06.06.2008 |
SB/VARIE08/umberto |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza temporanea n. 4497 del 27.10.2004 che in corso Re Umberto, sino a
cessate esigenze, istituiva il divieto di transito nel varco ovest del corso
all'intersezione con via Montevecchio, nonché la posa di n. 11 new-jersey in
plastica nell'ambito del varco stesso;
Considerato che
si sono conclusi i lavori relativi al varco ovest di corso Re Umberto all'intersezione
con via Montevecchio, nell'ambito della realizzazione delle opere inerenti la
Metropolitana, e che, pertanto, su detto varco bisogna ripristinare la
circolazione veicolare;
Visto l'elaborato
progettuale del civico Ufficio Tecnico;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso Re Umberto
1)
l'istituzione
dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che percorrono
da est verso ovest il varco di collegamento tra la carreggiata centrale e la
carreggiata laterale ovest del corso, sul prolungamento di via Montevecchio,
prima di immettersi nell'area d'intersezione con la carreggiata laterale ovest
del corso stesso;
2)
la
revoca dell'ordinanza temporanea n. 4497 del 27.10.2004, meglio specificata in
premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.