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ORDINANZA N. 2740

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 335

LOCALITÀ Corso RE UMBERTO

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 06.06.2008

SB/VARIE08/umberto

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza temporanea n. 4497 del 27.10.2004 che in corso Re Umberto, sino a cessate esigenze, istituiva il divieto di transito nel varco ovest del corso all'intersezione con via Montevecchio, nonché la posa di n. 11 new-jersey in plastica nell'ambito del varco stesso;

Considerato che si sono conclusi i lavori relativi al varco ovest di corso Re Umberto all'intersezione con via Montevecchio, nell'ambito della realizzazione delle opere inerenti la Metropolitana, e che, pertanto, su detto varco bisogna ripristinare la circolazione veicolare;

Visto l'elaborato progettuale del civico Ufficio Tecnico;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Re Umberto

1)      l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che percorrono da est verso ovest il varco di collegamento tra la carreggiata centrale e la carreggiata laterale ovest del corso, sul prolungamento di via Montevecchio, prima di immettersi nell'area d'intersezione con la carreggiata laterale ovest del corso stesso;

2)      la revoca dell'ordinanza temporanea n. 4497 del 27.10.2004, meglio specificata in premessa;

3)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio