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ORDINANZA N. 2739 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 334 |
LOCALITÀ Via REDUZZI |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 9 |
Del 06.06.2008 |
SB/VARIE08/reduzzi |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 2582 prot. n. 548 del 25.11.1998 che in via Reduzzi istituiva il
divieto di transito veicolare nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore
7,45 alle ore 8,15, dalle ore 12,45 alle ore 13,15, dalle ore 14 alle ore
14,30, dalle ore 17 alle ore 17,20, fatta eccezione per i veicoli che devono
accedere alle proprietà latistanti;
Vista l'ordinanza
n. 3604 prot. n. 422 del 28.8.2007 che in via Reduzzi istituiva, tra l'altro,
il divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, eccetto
il sabato, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le
operazioni di carico e scarico cose, sul lato nord della via, per un tratto di
m 15 ad ovest del f.f. ovest di via Tunisi e procedendo verso ovest, con
disposizione "in fila";
Tenuto conto
della relazione del Corpo di Polizia Municipale Servizi Territoriali IX Nizza -
Lingotto;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Reduzzi
1)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 13.45 alle ore
20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per
effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato nord della via, per
un tratto di m 15 immediatamente ad ovest del filo fabbricato ovest di via
Tunisi e procedendo verso ovest, con disposizione "in fila";
2)
l'istituzione
del divieto di transito veicolare dal lunedì al venerdì dei giorni feriali nei
seguenti orari: dalle ore 7.45 alle ore 8.15 e dalle ore 13.15 alle ore alle
ore 13.45, fatta eccezione per i veicoli che devono accedere alle proprietà
latistanti;
3)
la
revoca delle ordinanze n. 2582 prot. n. 548 del 25.11.1998, e n. 3604 prot. n.
422 del 28.8.2007, meglio specificate in premessa;
4)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia, e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione dei veicoli
in sosta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.