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ORDINANZA N. 2738 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr.455 trc |
LOCALITÀ via Nizza, piazza Filzi, piazza Bengasi |
data 06/06/2008 |
CIRCOSCRIZIONE N. 9 |
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FB45/B/GTTMetro/nizza8003 |
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Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta di proroga presentata dalla GTT Metro S.p.A. per effettuare lavori della Metropolitana Automatica di Torino - Linea 1 Tratta Lingotto - Bengasi- esecuzione indagini geotecniche ed ambientali;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
in :
1) via Nizza, banchina Ovest per un tratto di m 30 circa fronte via
Millefonti, dal 09.06.08 al 30.06.08;
2) via Nizza, lato Ovest per un tratto di m 50 in prossimità di via
Valenza, dal 09.06.08 al 30.06.08;
3) via Nizza, lato Est per un tratto di m 30 circa a Sud di via Caramagna,
dal 09.06.08 al 30.06.08;
4) piazza Filzi, per u tratto di m 50 circa sulla banchina, dal 09.06.08
al 14.06.08;
5) via Nizza, lato Est per un tratto di m 50 circa a Sud di via Felizzano,
dal 16.06.08 al 23.06.08;
6) via Nizza carreggiata Est per un tratto di m 50 circa a Sud di via
Valenza, dal 12.06.08 al 18.06.08;
7) piazza Bengasi, banchina Est fronte via Corradino per un tratto di m 50
circa, dal 19.06.08 al 25.06.08;
8) piazza Bengasi, banchina Est per m2 150, dal 24.06.08 al
30.06.08;
· l'istituzione del divieto di fermata;
con la precisazione che l'attuazione della presente
ordinanza è comunque subordinata all'osservazione delle seguenti modalità:
a) l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire
mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382,
art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto
ore prima dell'intervento;
b) che vengano adottate tutte le misure necessarie per
tutelare l'incolumità pubblica;
·
la pubblicità dei
suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali
stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto
ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei
lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che
la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che
nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti
norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra
comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
che
avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere
entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte;
che
in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285
del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto
ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con
D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il Dirigente del Settore Parcheggi e
Suolo